TASSA SUI RIFIUTI non si paga IVA
L'IVA sulla tassa dei rifiuti non va pagata, a stabilirlo la Coste Costituzionale, che ha dato il via a una serie di ricorsi in "class action" che sono previsti quindi per legge. Dal 2009 infatti la TIA è stata definita come vera e propria tassa e non tariffa sullo smaltimento dei rifiuti urbani, da cui la rimborsabilità dell'IVA.
Che cosa deve fare il cittadino modello: prima di tutto verificare che ci siano i presupposti per la rimborsabilità andando a leggere tra le bollette, per trovare come sia stata addebitata la Tariffa sui rifiuti. Poi il resto dipende dalla situazione di ciascuno.
A fare il conto sulle bollette che non hanno corretta formulazione sono stati prima di tutto i singoli cittadini e seguitamente le associazioni dei consumatori, che hanno curato il calcolo della retroattività della tassa, presentandola in Corte e ottenendo l'approvazione della proposta di mediazione con ente pubblico e società che gestiscono lo smaltimento dei rifiuti urbani nelle città italiane.
Quindi, una volta verificato l'errore serve fare copia delle bollette. In seguito poi assicurarsi della compilazione del modulo di rimborso, in ogni sua parte, completando con l'attestazione di pagamento illegittimo sulla tassa. Accumulare il rimborso fino agli ultimi 10 anni di addebito, a tanto risalgono per legge i periodi di retroattività coperta dalla normativa vigente. Quindi portare il modulo compilato presso Comune o Sportello dedicato per ottenere l'accredito o lo sconto sulla tassa a seguire.