La violenza, che colpisce la donna nella sua specificità in genere, fa parte del quotidiano
La violenza, che colpisce la donna nella sua specificità in genere, fa parte del quotidiano
Abusi e violenze sessuali spesso riempiono la cronaca quotidiana
. Spesso le vittime non presentano denuncia, per vergogna, paura o per semplice ignoranza. E così spesso le violenze non vengono punite.
Una persona può essere vittima di maltrattamenti, violenze e abusi sia nel contesto familiare sia in quello dei rapporti sociali. Questo capitolo contiene anche le norme sulla prostituzione.
Nel 1996 sono state totalmente innovate, dopo diciannove anni di discussioni parlamentari, le norme contro la violenza sessuale. Ora questo grave reato è considerato un delitto contro la persona e non più contro la morale e il buon costume.
• Che cosa succede a chi rende la vita penosa a una persona di famiglia con ripetute violenze fisiche o morali?
È il reato di maltrattamenti. Chiunque maltratta una persona della famiglia o un minore di anni 14 o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Se dai maltrattamenti deriva una lesione personale grave la pena prevista è da 4 a 8 anni, se la lesione è gravissima la reclusione è da 7 a 15 anni, se ne deriva la morte, la pena sale da 12 a 20 anni.

• Che cosa succede a chi commette atti di violenza isolati, o comunque non continuativi, nei confronti di una persona di famiglia?
Chiunque picchia una persona commette il reato di percosse, punito a querela della vittima con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a Lire 600.000. Se dal comportamento violento deriva una malattia del corpo o della mente, il reato previsto è quello di lesioni personali punito più gravemente, soprattutto se le lesioni hanno una durata superiore ai 20 giorni e se si tratta di lesioni gravi o gravissime.

• Se si fa ricorso alle cure mediche nel caso di percosse o lesioni, il medico è obbligato a riferire all’autorità giudiziaria l’accaduto?
Il medico è tenuto a riferire soltanto nelle ipotesi di delitti perseguibili di ufficio; quindi anche nel caso che sospetti il reato di lesioni superiori a 20 giorni di guarigione

• In che cosa sussiste la violenza sessuale?
Nel costringere una persona a compiere o subire atti sessuali, usando violenza o minaccia o mediante abuso di autorità. Per questo delitto la pena è della reclusione da 5 a 10 anni. I reati di violenza carnale e quello di atti di libidine violenti sono stati unificati sotto la denominazione «violenza sessuale». Poiché tra i vari comportamenti violenti può sussistere una diversa gravità, è stata prevista la possibilità di diminuire la pena in misura non superiore ai due terzi per i casi di minore gravità.
• Vi sono ipotesi di violenza sessuale puniti con pena più grave?
È prevista la pena da 6 a 12 anni se la vittima non ha ancora compiuto gli anni 14, se lo strupatore usa le armi o sostanze alcoliche o stupefacenti; se il reato è commesso da persona travisata o se la vittima è sottoposta a limitazioni della libertà personale. La pena, poi, è aumentata da 7 a 14 anni se la vittima ha meno di 10 anni.

• Ci sono casi in cui esiste il reato di violenza anche se il rapporto sessuale è consensuale?
Sì, quando il consenso viene considerato non legalmente valido: in particolare quando il rapporto avviene con persona minore di anni 14 ovvero minore di anni 16, se il colpevole è l’ascendente, il genitore adottivo, il tutore o altra persona a cui il minore è stato affidato e che sia convivente con lo stesso. È prevista la non punibilità per il minorenne che compie atti sessuali consensuali con altro minorenne che abbia compiuto 13 anni, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore ai 3 anni.

• Quando la violenza sessuale è commessa da un gruppo di persone come viene punita?
La violenza sessuale di gruppo viene punita con la reclusione da 6 a 12 anni.

• In che cosa consiste il reato di corruzione di minorenne e quali sono le pene?
Commette il reato chi compie volontariamente atti sessuali alla presenza di persona minore di anni 14. La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

• Come sono punibili i reati sessuali?
La persona offesa deve presentare querela (vedi capitolo «Accesso alla giustizia e assistenza legale»). Per i fatti più gravi, però, si procede d’ufficio: la procedibilità d’ufficio è prevista se la vittima è minore degli anni 14; se il reato è commesso dal genitore anche adottivo, dal convivente, dal tutore o da persona alla quale il minore è stato affidato per ragioni di educazione, istruzione o custodia; se il reato è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni; se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio; se la vittima non ha compiuto gli anni 10.

• E se la persona offesa muore prima che la querela sia proposta?
Il diritto di querela passa ai genitori e al coniuge, a meno che la persona offesa abbia rinunciato espressamente o tacitamente a tale diritto.

• Sono previste pene accessorie per chi commette questi gravi reati?
Quando il responsabile è il genitore che commette il reato in danno dei figli è prevista la perdita della potestà genitoriale; è prevista anche l’interdizione perpetua dall’ufficio di tutore o curatore, nonché la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa.

• Sono previste norme a tutela della salute della vittima?
L’imputato può essere sottoposto ad accertamenti per l’individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, in particolare per accertare se lo stupratore può aver trasmesso l’AIDS.

• Sono previste norme particolari, anche procedurali per la tutela della vittima, in particolare se è minorenne?
È vietato divulgare le generalità o l’immagine della persona offesa: la pena è dell’arresto da 3 a 6 mesi. Sono vietate le domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa. La vittima può chiudere che si proceda a porte chiuse, e questo è previsto sempre quando la vittima è minorenne. In questa ipotesi il procuratore della Repubblica deve dare avviso al Tribunale per i Minorenni perché prenda i provvedimenti ritenuti più opportuni a tutela del minore. Infine, quando la persona ha meno di 16 anni, può essere chiesto che la sua testimonianza venga resa di fronte al GIP con incidente probatorio. L’interrogatorio deve avvenire con particolari cautele e anche in luogo diverso dal Tribunale. Questa procedura è stata prevista per evitare ai minori il trauma del dibattimento pur garantendo all’imputato i diritti di difesa.

• Costituiscono reato le molestie sessuali?
Attualmente non è previsto il reato di molestie sessuali anche se vi sono proposte di legge che prevedono sanzioni penali per questi comportamenti, soprattutto quando il fatto si svolge sul posto di lavoro (v. sopra, cap. Lavoro). Talvolta questi comportamenti possono essere considerati atti osceni, atti contrari alla pubblica decenza, molestie in luogo pubblico o per mezzo del telefono, e quindi vengono considerati reati. È certo, però, che è necessaria al più presto una nuova legge.

• È reato sedurre una donna promettendole il matrimonio?
Questo reato è stato abrogato dalla legge contro la violenza sessuale.
È considerato però tuttora reato il fatto di contrarre matrimonio avendo indotto il coniuge a farlo con mezzi fraudolenti. La pena è della reclusione fino ad 1 anno.

• Che cosa succede a chi rapisce una donna a scopo di matrimonio o di libidine?
La nuova legge ha abrogato il reato di «ratto a fine di libidine». Attualmente chi sequestra una persona viene punito con la reclusione da 6 mesi a 8 anni. Le pene sono aumentate nei casi più gravi.

• La prostituzione costituisce reato?
No. Alle autorità di pubblica sicurezza e sanitarie non è consentito schedare le persone che esercitano la prostituzione. Quando però l’adescamento della clientela in luogo pubblico o aperto al pubblico viene esercitato in maniera scandalosa o molesta, è prevista la sanzione dell’arresto fino a 8 giorni o una multa.

• È prevista una sanzione per chi favorisce o sfrutta la prostituzione?
La cosiddetta legge «Merlin» del 1958 è finalizzata all’abolizione della regolamentazione della prostituzione e alla lotta contro la sfruttamento della prostituzione altrui.
Chiunque, quindi, tragga profitto dallo sfruttamento della prostituzione; chiunque la favorisce in particolare concedendo in affitto immobili; chiunque tolleri nei locali pubblici di proprietà o da lui gestiti, che all’interno del locale venga esercitata la prostituzione; chiunque recluti persone per farle prostituire o induca persone all’esercizio di tale attività, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con una multa. La pena è raddoppiata se il reato è commesso in danno di persona minore degli anni 21 o in stato di infermità psichica o fisica.
I locali dove viene esercitata la prostituzione vengono sequestrati.
In questi ultimi anni si è andato diffondendo il gravissimo reato di «tratta di donne e minori» da un Paese all’altro per farli prostituire.
Sono allo studio in tutti i Paesi dell’Unione Europea norme adeguate per stroncare questo grave fenomeno e punire severamente lo sfruttamento di minori e donne, anche se ciò avviene in territorio estero.

Numeri di telefono cui rivolgersi in caso di emergenza:
Pronto Intervento Polizia 113
Pronto Intervento Carabinieri 112
Vigili del Fuoco 115
Emergenza Sanitaria Pronto Soccorso Autoambulanze 118
Telefono Rosa 011 - 530 666
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