Il latte e la normativa
Il latte e la normativa
• Il latte rappresenta una delle principali fonti alimentari proteiche per l’umanità.
• Nei Paesi sviluppati dell’occidente, il latte ed i suoi derivati forniscono alla popolazione quasi un terzo del fabbisogno giornaliero di proteine.
• Il latte che non ha subito nessun trattamento è detto “crudo”.
• Dal latte crudo si possono ottenere mediante trattamenti termici, più o meno drastici, diversi tipi di prodotto (latte pastorizzato, sterilizzato, etc.)
Composizione chimica del latte
 Acqua
 Glucidi
 Lipidi
 Protidi
 Enzimi
 Vitamine
 Sali minerali
 Altri costituenti


Riferimento storico legislativo
Nel Regio Decreto 994/1929 troviamo il primo riferimento alle “Centrali del latte” (art. 27), intese come istituti deputati alla raccolta, controllo e pastorizzazione del latte prima di destinarlo al consumo locale e relativa commercializzazione del prodotto (art. 28).
Con l’istituzione della CEE veniva tutelato il “regime giuridico della libertà di concorrenza” (Legge n°1204 del 14.10.1957).
Le aziende che effettuano questo tipo di commercializzazione, oltre a rispettare tutte le disposizioni previste dall’allegato I del regolamento CE 852/2004, devono predisporre un piano di autocontrollo aziendale e rispettare i criteri igienici di processo riconducibili alla sanità degli animali e all’igiene della mungitura e conservazione del latte.
• Decreto legislativo n.109 del 27 gennaio 1992: indicazioni generali da riportare in etichetta.
• Legge 169 del 1989: termine minimo di conservazione per latte U.H.T e Sterilizzato in bottiglia.
• Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 20 agosto 2002: impone l’obbligo di indicare la data di confezionamento del prodotto.
• Decreto MIPA luglio 2003: data di scadenza latte fresco pastorizzato e latte microfiltrato
• Legge n.204 del 3 agosto 2004: divieto di utilizzo della dicitura “fresco” per il latte microfiltrato.
• Decreto MIPAAF del 27 giugno 2002: obbligo a partire dal 1° aprile 2004 di realizzare un “Manuale aziendale di rintracciabilità del latte”
• Decreto MIPA del 27 maggio 2004: disposizioni per la rintracciabilità e scadenza del latte fresco. Obbligo di indicare l’origine geografica del latte crudo.
Commenti
Non è stato pubblicato nessun intervento
DONNISSIMA.it © 2001-2024
Nota Importante : DONNISSIMA.it non costituisce testata giornalistica,la diffusione di materiale interno al sito non ha carattere periodico,
gli aggiornamenti sono casuali e condizionati dalla disponibilità del materiale stesso.
DONNISSIMA.it non è collegata ai siti recensiti e non è responsabile per i loro contenuti.