Perché nel momento in cui allevo cinghiali in un parco nazionale e questi scappano, non solo creo un problema all’ambiente, ma posso creare un problema anche alle popolazioni naturali. Siccome questi animali seppur allevabili e stanziali, sebbene oggetto di attenzione venatoria, sono animali selvatici e teoricamente presenti anche nelle aree agro silvo pastorale delle aree protette; quest’area non impedisce le attività agricolo zootecniche, ma gli presta una particolare attenzione. Quindi se mi trovo in un area protetta devo avere un ulteriore autorizzazione fino a informare il parco della presenza di questi animali, perché se scappano più di 10 caprioli e questi vanno a colonizzare un area di particolare interesse naturalistico, possono distruggermi quell’area che è gestita dall’area protetta, ma in maniera differente. Quindi ricordiamoci che nulla è impedito nell’area protetta, se non l’attività di prelievo venatorio classico. L’unica differenza tra la 157 e la 394 consiste nella disponibilità degli animali; nella 157 nell’articolo 1 questi animali così come migratori cacciabili, tutti sono dichiarati come bene indisponibile dello stato, son di tutti noi, poi all’apertura della caccia sono di chi li ammazza, se il cacciatore è autorizzato. Nelle aree protette la fauna è dell’aria protetta, è sempre di tutti i cittadini, ma essendo vietata l’attività venatoria non c’è questa prerogativa di catturare l’animale, ammazzarlo e portartelo a casa. Viceversa, se l’aria protetta ha una popolazione i sovrannumero attiva il selecontrollore, autorizzato all’abbattimento della popolazione.