Condominio e battibecchi... addio!
Novità, grandi novità giungono in ambito condominiale!
Il 20 novembre - pochissimi giorni fa - è stato approvato un disegno di legge di riforma della disciplina contenuta nel Codice Civile riguardante i condomini.
Le liti tra condomini o tra condomini e amministratori, sono quasi una tradizione. Il fatto è che in alcuni casi le regole vanno seguite alla lettera, in altri andrebbero interpretate ed adattate... ci vuole una certa flessibilità per poterlo fare ma soprattutto l'accordo comune... cosa che manca sempre!
Vediamo che cosa è cambiato grazie a questo disegno di legge...
- Requisiti dell’Amministratore: il requisito fondamentale è il semplice possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado; ciò che davvero cambia è la durata della carica dell’amministratore! Ora è pari a due anni (prima un solo anno). I singoli condomini hanno la possibilità di convocare singolarmente l’assemblea per ottenere la revoca dello stesso, in caso si verificassero specifiche violazioni.
- Animali: i regolamenti condominiali non possono vietare di “possedere o detenere” animali da compagnia. Categoria quest’ultima non definita nel dettaglio tramite un elenco, ma comunque comprensiva di tutti i possibili animali, inclusi ad esempio furetti, canarini e criceti. In alcuni casi si dovrà chiedere specifica autorizzazione (Ad esempio per i pappagalli).
- Conto corrente condominiale: è stato imposto l’obbligo per l’amministratore di costituire uno specifico conto corrente (postale o bancario) intestato al condominio. Ogni condomino ha il diritto di accedere al conto, a sue spese, per visionare la rendicontazione periodica.
- Riscaldamento: ciascun condomino sarà libero di rinunciare all’utilizzo dell’impianto di riscaldamento e di condizionamento centralizzato, a condizione che da tale decisione non conseguano rilevanti instabilità di funzionamento o aggravi economici per gli altri inquilini dell’edificio. Insomma, senza ledere la libertà e la tranquillità altrui!
- Parti comuni dell’edificio: l’assemblea ha la facoltà di modificare la destinazione d’uso delle parti comuni; è necessario un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio oltre che i quattro quinti del valore dell’edificio. Restano specifiche le regole circa l’affissione della lettera di convocazione dell’assemblea (deve rimanere visibile per non meno di 30 gg consecutivi e deve pervenire almeno 20 gg prima della data di convocazione stessa) e i suoi contenuti (devono essere espressamente indicate sia le parti comuni oggetto di modificazione che la nuova destinazione d’uso).
- Videosorveglianza: l’assemblea può stabilire l’installazione di impianti di videosorveglianza nelle parti comuni al raggiungimento di un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti e almeno la metà del valore dell’edificio. Purtroppo in molti casi sarà necessario. La tranquillità di poter entrare in sicurezza nel proprio edificio, non è poi così scontato oggi giorno!
- Sito internet: in caso l’assemblea lo richiedesse, l’amministratore è obbligato ad attivare un sito internet del condominio al quale ognuno può accedere con un accesso individuale e protetto da password; sul portale, in particolare, devono essere caricati in formato digitale gli atti e i rendiconti mensili in modo che i condomini possano estrarne una copia.
Apprezzo in particolare le novità sugli animali e quest'ultima del sito internet... segno che forse un briciolo ci stiamo evolvendo!